Dispositivo dell’art. 1815 Codice Civile

Fonti: Codice Civile – Libro Quarto – Delle Obbligazioni – Titolo III – Dei singoli contratti (artt. 1470 – 1986) – Capo XV Del Mutuo

Salvo diversa volontà delle parti (1), il mutuatario deve corrispondere gli interessi (2) al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (3).
Note

(1) Si presume che il contratto di mutuo sia oneroso.

(2) Il corrispettivo non deve essere necessariamente costituito da interessi sulla somma mutuata, ma può consistere anche in una prestazione di fare o non fare, o in un corrispettivo avente carattere aleatorio.

(3) Comma così sostituito dall’art. 4, l. 7-3-1996, n. 108 (Disposizioni contro l’usura).