Cancellazione dalla Centrale dei Rischi
11 luglio 2014 – Tribunale di Siena –
Il Tribunale di Siena, a seguito di provvedimento d’urgenza ex art. 700, ha affermato che ogniqualvolta la segnalazione derivi da un inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Banca (violazione del principio di trasparenza e buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto) sia percorribile la strada del provvedimento d’urgenza c.d. atipico di cui all’art. 700 c.p.c.. la Banca aveva segnalato a sconfinamento senza prima informare il cliente dell’insolvenza del debitore ceduto, ciò in violazione di un obbligo contrattualmente pattuito.