Mutuo in usura
11 febbraio 2014 – Tribunale di Palermo –
Ordinanza del Collegio: mutuo in usura: “non sussistono ragioni plausibili per escludere gli interessi di mora dai limiti del tasso di usura quando si sommano ai corrispettivi: infatti, così facendo, si arriverebbe al paradosso dell’elusione normativa, con la possibilità di scomporre all’infinito i vari costi del finanziamento (a seconda delle decisioni unilaterali e insindacabili della Banca), ottenendo l’effetto distorto di limitare (fittiziamente) ciascuno di essi entro il tasso-soglia, senza considerarli nel loro complesso. – le Istruzioni della Banca d’Italia non costituiscono fonte di diritto e dunque non sono in alcun modo vincolanti per gli istituti bancari, né ovviamente per gli organi giurisdizionali, neppure quale mezzo di interpretazione.