Sistema automatico per gli interessi debitori: che significa?

Da qualche mese le banche hanno comunicato ai propri clienti l’entrata in vigore (dall’1 ottobre 2016) di una nuova normativa sugli interessi nei contratti bancari. Sono state inviate lettere e chiunque usi home banking avrà ricevuto numerose segnalazioni. Di che si tratta?

Ogni anno gli interessi passivi, cioè quelli che il cliente deve dare alla banca, vengono calcolati il 31 dicembre e al termine del rapporto tra banca e cliente. Stessa cosa per gli interessi attivi, cioè quelli che la banca deve dare al cliente: questi ultimi vengono accreditati il 31 dicembre. Gli interessi passivi invece vengono comunicati il 31 dicembre e diventano esigibili a partire dall’1 marzo a meno che il rapporto viene chiuso prima: in quel caso diventano immediatamente esigibili. Per pagare questi interessi ci sono due modi: o provvede il cliente alla scadenza oppure in automatico con l’addebito in conto in automatico, procedimento che però va espressamente autorizzato.
Non pagare gli interessi debitori, o pagarli in ritardo comporta l’aggravio degli interessi di mora in base ai giorni di ritardo ma anche la possibilità che la banca decurti direttamente dal saldo del conto corrente o da bonifici in arrivo e infine anche la segnalazione nella Centrale dei Rischi. Per questo le banche consigliano il sistema automatizzato. Ecco il parere di Saverio Stellino di Centro Perizie Bancarie.

Dottore Stellino, cosa prevede in concreto la nuova normativa?
Le banche devono necessariamente adeguarsi al disposto del decreto del ministro dell’Economia (nella sua qualità di presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) n. 343 del 3 agosto 2016, il quale finalmente attua l’articolo 120 del Testo unico bancario (Tub) che, a sua volta, contiene i principi direttivi per la disciplina dell’anatocismo bancario, demandando però la concreta regolamentazione della materia appunto a una determinazione del Cicr. Il Dm 343/2016 contiene anzitutto (nell’articolo 3) l’affermazione di principio, recata anche dall’articolo 120 Tub, in base al quale nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, “gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora”.

Sono regole che vanno a vantaggio o a svantaggio del cliente della banca?
Il tentativo del legislatore è quello di dare maggiore chiarezza al cliente sui reali costi sostenuti nella gestione dei conti correnti evitando costi occulti; ed in termini assoluti (a parità di tasso applicato) il costo risulta più basso grazie al conteggio annuale del calcolo degli interessi rispetto al quello trimestrale; la preoccupazione è di controllare se le banche nel tentativo di recuperare questo gap non applichino un ingiustificato aumento dei tassi; rimane comunque da osservare che in ogni caso la quota interessi debitori (che diventa esigibile al primo marzo dell’anno successivo a quello del conteggio) una volta addebitata non fa altro che diminuire il valore del capitale sul conto risultando quindi una “capitalizzazione” di un importo di interessi (con frequenza annuale) che altro non rappresenta che il costo gestionale annuale del conto.

Che tipo di problematiche può avere oggi un titolare di conto corrente? Ci sono consigli che si possono dare per evitare questi problemi?
Una volta che gli interessi corrispettivi divengono esigibili succede dunque che si delineano le 3 ipotesi che seguono:
1. Cliente li paga, la vicenda si chiude e gli interessi corrispettivi continuano a essere calcolati sul solo capitale;
2. Cliente ne autorizza o ne ha autorizzato l’addebito in conto (autorizzazione revocabile in qualsiasi momento), inevitabilmente, per effetto dell’addebito, si “trasformano” in capitale e, quindi, da quel momento, gli interessi corrispettivi devono essere calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale finanziato con gli interessi divenuti capitale per effetto dell’avvenuto loro addebito in conto;
3. Cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, il rapporto tra banca e cliente entra nella dimensione patologica dell’inadempimento e, pertanto, si determina il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori.