Grava sulla banca segnalante la verifica preventiva del sopravvenuto stato di insolvenza o equipollente

10 novembre 2015 – Tribunale di Verona –

Grava sulla banca segnalante la verifica preventiva del sopravvenuto stato di insolvenza o equipollente. Ne consegue che la richiesta al cliente di rientro immediato, costituisce violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nel rapporto e la contestuale segnalazione a sofferenza della posizione del cliente appare priva dei requisiti indispensabili e, pertanto, ne deve essere ordinata, in via cautelare, l’immediata cancellazione.

Scarica la sentenza