Tassi, non basta la semplice indicazione del TAN

10 agosto 2015 – Tribunale di Ascoli Piceno –

Oltre alle solite questioni di prescrizione, anatocismo, usura, c.m.s e valute, il G.I. ha ribadito il principio che per quanto concerne l’indicazione del tasso NON basta la semplice indicazione del TAN, ma è necessario che ci sia l’indicazione del TAE (Effettivo) e del costo complessivo del finanziamento e di conseguenza, in caso contrario, dovrà essere applicato il tasso sostituivo ex art. 117 TUB senza alcun tipo di capitalizzazione.

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